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Segnalati da BOCG

Bilancio d’esercizio e Covid-19 sono correlati?

Riflessioni preliminari sui valori in bilancio alla luce dell’emergenza sanitaria

L’iter che accompagnerà la chiusura dei bilanci 2019 delle società di capitale subirà, quest’anno, uno scossone rilevante conseguente all’emergenza da Covid-19. Del percorso caratterizzante la “stagione dei bilanci” ne abbiamo già parlato nell’articolo della scorsa settimana [Link] ma vogliamo tornare sul tema per capire le conseguenze legate alla diffusione del Coronavirus in Italia.

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Riferimento assoluto per la corretta redazione dei bilanci restano, anche in questo momento di emergenza, i principi contabili nazionali dell’OIC. In tal senso è fondamentale tenere a mente l’OIC 29 che illustra l’approccio da adottare in relazione ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Come sappiamo il bilancio è lo strumento per far conoscere ai Soci e ai Terzi -soprattutto banche e mercato- tutti i fatti di gestione garantendo, anche per quelli accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, un flusso corretto di informazioni fornendo adeguati segnali di allarme se necessario.
La fattispecie che si vive in queste settimane ricade esattamente nel principio appena citato, soprattutto in ragione degli effetti che potrebbero esserci sulla continuità aziendale e sull’applicazione del cosiddetto fair value (ci oocuperemo soltanto del primo aspetto in questo articolo).
L’OIC 29 individua tre possibili situazioni inerenti i fatti successivi: (i) senza di impatto sui valori di bilancio, (ii) con impatto sui valori di bilancio, (iii) con incidenza o effetti sulla continuità aziendale.
È un crescendo di “fatti” che vanno gestiti correttamente:
i. nel primo caso (senza impatto) bisognerà trattarli in nota integrativa e nella relazione sulla gestione, se prevista: illustrare i rischi aziendali attesi e l’evoluzione prevedibile della gestione;
ii. nel secondo caso (con impatto) sarà necessario tener conto dell’incidenza dei fatti sulle singole poste di bilancio (es. crediti commerciali deteriorati causa emergenza Covid-19) e sulla loro classificazione in bilancio; in nota integrativa e in relazione sulla gestione dovranno essere inseriti commenti e annotazioni specifiche in modo che l’informazione passi in maniera trasparente all’esterno;
iii. nel terzo caso (con impatto sulla continuità aziendale), si entra nel terreno più complicato e la questione avrebbe riguardato anche amministratori e organi di controllo, che avrebbero avuto l’obbligo di effettuare la segnalazione interna/esterna ma con il D.L. n. 9/2020 sono stati rinviati i termini di applicazione al 15/2/2021. In caso venisse meno la continuità aziendale dovrebbero essere riconsiderate tutte le poste di bilancio adottando criteri che tengano conto dei rischi palesatisi: fortunatamente ciò non corrisponde all’adozione di criteri liquidatori ma, comunque, di funzionamento.
Anche nel caso di bilanci in forma abbreviata la trasparenza dei fatti dopo la cessazione dell’esercizio deve essere rispettata. Nel caso di bilanci semplificati, a margine dello stato patrimoniale andranno commentati le possibili conseguenze della crisi.

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