Diritto societario e crisi d’impresa
Il diritto societario costituisce l’insieme degli strumenti più adatti alla gestione della fase anticipatoria della crisi d’impresa; il principio della continuità aziendale è alla base del percorso atto a prevenire situazioni patologiche in quanto indicatore di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. Molto spesso, però, tale principio fondamentale è considerato un presupposto indiscusso e non si pone l’attenzione circa la sua appropriatezza anche perché la sua valutazione non sempre è agevole; un valido supporto è fornito dalla normativa di riferimento e dai diversi documenti redatti da importanti organismi:
- 2423-bis del Codice Civile (link)
L’art 2423 bis sancisce che nella redazione del bilancio la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
- Principio Contabile OIC n° 11 (link)
Il documento dell’OIC punta l’attenzione su una rappresentazione fondata sui “valori di funzionamento” e ipotizzando che l’attività dell’azienda prosegua.
È ovvio che una valutazione corretta passa necessariamente attraverso l’informativa contenuta nelle note al bilancio (nota integrativa, relazione sulla gestione…). Il solo aspetto numerico non è né indicativo né esaustivo.
- Principio di revisione n° 570 (link)
Il migliore riferimento, in tema di continuità aziendale, è fornito dal principio di revisione n°570 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri; tale principio definisce una serie di indicatori che possono essere d’aiuto nella verifica della continuità aziendale:
- indicatori finanziari
- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri;
- bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
- principali indici economico‐finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore di attività che generano cash flow;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
- Indicatori gestionali
- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamenti da importanti fornitori.
- Altri indicatori
- capitale ridotto al di sotto dei limiti o non conformità alle norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.
Più nello specifico, focalizzando l’attenzione anche sul rischio di frode in bilancio, con riferimento al principio di revisione n°240, è importante soffermarsi nel valutare la continuità aziendale quando si osservano le seguenti fattispecie:
- iscrizione ricavi gonfiati e/o fatture da emettere inesistenti
- presenza di costi sommersi ma rispondenti al principio di competenza
- capitalizzazioni errate
- mancate svalutazioni o accantonamenti
- cambiamenti di stime o di principi adottati
- iscrizione di incassi anticipati
- contenziosi o richieste di terzi non valutati adeguatamente
- presenza contratti derivati non di copertura o rinnovo degli stessi
- informativa carente o generica soprattutto su rischi e garanzie
- Documento n° 2/2009 realizzato congiuntamente da Banca d’Italia, Consob e Isvap (link)
Tale documento, commentando l’argomento in senso ampio, rispetto agli indicatori enucleati qui sopra pone l’attenzione su:
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso;
- eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge.
- Documento di ricerca n° 176 della Assirevi (link)
Si rammenta che i collegamenti ipertestuali a documenti esterni sono forniti solo a titolo esemplificativo