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Diritto societario e crisi d’impresa

Il diritto societario costituisce l’insieme degli strumenti più adatti alla gestione della fase anticipatoria della crisi d’impresa; il principio della continuità aziendale è alla base del percorso atto a prevenire situazioni patologiche in quanto indicatore di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario. Molto spesso, però, tale principio fondamentale è considerato un presupposto indiscusso e non si pone l’attenzione circa la sua appropriatezza anche perché la sua valutazione non sempre è agevole; un valido supporto è fornito dalla normativa di riferimento e dai diversi documenti redatti da importanti organismi:

  1. 2423-bis del Codice Civile

L’art 2423 bis sancisce che nella redazione del bilancio la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.

  1. Principio Contabile OIC n° 11 

Il documento dell’OIC punta l’attenzione su una rappresentazione fondata sui “valori di funzionamento” e ipotizzando che l’attività dell’azienda prosegua.

È ovvio che una valutazione corretta passa necessariamente attraverso l’informativa contenuta nelle note al bilancio (nota integrativa, relazione sulla gestione…). Il solo aspetto numerico non è né indicativo né esaustivo.

  1. Principio di revisione n° 570 

Il migliore riferimento, in tema di continuità aziendale, è fornito dal principio di revisione n°570 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri; tale principio definisce una serie di indicatori che possono essere d’aiuto nella verifica della continuità aziendale:

  1. Indicatori finanziari
    1. situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
    2. prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
    3. indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri;
    4. bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
    5. principali indici economico‐finanziari negativi;
    6. consistenti perdite operative o significative perdite di valore di attività che generano cash flow;
    7. mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
    8. incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
    9. incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
    10. cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
    11. incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
  2. Indicatori gestionali
    1. perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
    2. perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
    3. difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamenti da importanti fornitori.
  3. Altri indicatori
    1. capitale ridotto al di sotto dei limiti o non conformità alle norme di legge;
    2. contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
    3. modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

Più nello specifico, focalizzando l’attenzione anche sul rischio di frode in bilancio, con riferimento al principio di revisione n°240, è importante soffermarsi nel valutare la continuità aziendale quando si osservano le seguenti fattispecie:

  • iscrizione ricavi gonfiati e/o fatture da emettere inesistenti
  • presenza di costi sommersi ma rispondenti al principio di competenza
  • capitalizzazioni errate
  • mancate svalutazioni o accantonamenti
  • cambiamenti di stime o di principi adottati
  • iscrizione di incassi anticipati
  • contenziosi o richieste di terzi non valutati adeguatamente
  • presenza contratti derivati non di copertura o rinnovo degli stessi
  • informativa carente o generica soprattutto su rischi e garanzie
  1. Documento n° 2/2009 realizzato congiuntamente da Banca d’Italia, Consob e Isvap

Tale documento, commentando l’argomento in senso ampio, rispetto agli indicatori enucleati qui sopra pone l’attenzione su:

  • prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso;
  • eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
  • indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
  • incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
  • perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
  • capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge.
  1. Documento di ricerca n° 176 della Assirevi

 

N.B. I collegamenti ipertestuali a documenti esterni sono forniti solo a titolo esemplificativo

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