Perdite, scioglimento e crisi al cospetto del Coronavirus
Alcuni flash sulle misure adottate nel D.L. Liquidità riguardanti situazioni di difficoltà e di crisi.
A beneficio di un’introduzione sulle novità si evidenzia che il DL 23/2020 prevede vari interventi in tema di crisi d’impresa:
- all’art. 5 si stabilisce il differimento al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa salvo le disposizioni già attive sugli assetti societari e sull’albo dei gestori della crisi;
- l’art 6 stabilisce che dal 9/4 al 31/12 del 2020, ai bilanci chiusi in questo periodo, non si applicano alcune norme del codice civile inerenti la tutela del patrimonio sociale e, quindi, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Sono gli articoli che trattano della riduzione del capitale sociale delle società al di sotto dei limiti di legge. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice Civile.
- In base all’art. 7 del DL 23/2020, nella redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può, comunque, essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’art.106 DL 18/2020 (termine di approvazione per i bilanci 2019 prorogato a 180 giorni) (si veda anche nostro articolo dedicato). Il criterio di valutazione viene specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Dette disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
- L’art. 8 del DL 23/2020 esclude l’applicazione della postergazione (ex art. 2467 e 2497 C.C.) ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 al fine di incentivare i canali di etero-finanziamento dell’impresa.
- A tutele del buon esito delle operazioni di risanamento avviate prima del manifestarsi dell’emergenza sanitaria, i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi; il tutto è sancito dall’art. 9 DL 23/2020.